Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha annunciato che è stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo sulla reintroduzione obbligatoria dell’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento nelle etichette dei prodotti alimentari.
L’obbligo di indicare lo stabilimento in etichetta, originariamente già previsto dall’art.3 del Decreto Legislativo n.109/1992, era stato soppresso con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 1169/2011 sulla etichettatura “europea” dei prodotti alimentari.
Dopo un percorso tortuoso, durato due anni, mirato a reintrodurre l’obbligo di indicazione dello stabilimento in etichetta, si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto Legislativo. Le aziende avranno a disposizione 180 giorni per esaurire le scorte delle etichette eventualmente già stampate.
Aggiornamento del 23/10/2017:
Il 7 Ottobre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 145 del 15 Settembre 2017 sulla “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015. (17G00158)”.
Il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 22 Ottobre 2017. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformita’ dal presente decreto entro questo termine possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte dei predetti alimenti.
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