Indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MIPAAF che introduce in etichetta l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari a partire dal 19 Aprile 2017.

Il latte e i suoi derivati si aggiungono alla crescente schiera di prodotti alimentari per i quali è previsto l’obbligo di indicazione dell’origine.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 9 Dicembre 2016, a partire dal 19 Aprile 2017 andrà inserita, in posizione chiaramente visibile in etichetta, l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari. L’origine è chiaramente quella della materia prima utilizzata, ovvero il latte, sia questo di origine vaccina, ovi-caprina, bufalina o di altra specie animale.

I prodotti interessati comprendono il latte UHT e i derivati del latte, quali crema di latte, latticello, siero di latte, burro, yogurt, kefir, formaggi, cagliate e altri latticini indicati nell’Allegato 1 al Decreto. Sono invece esclusi i prodotti Dop e Igp e il latte fresco.

Il Decreto prevede che siano specificati:

  • il Paese di mungitura (“Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”)
  • il Paese di condizionamento o trasformazione (“Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui  è stato condizionato o trasformato il latte”)

Qualora il latte sia stato munto, confezionato o trasformato nello stesso paese, l’indicazione potrà essere assolta con l’utilizzo di una sola dicutura del tipo “Origine del latte: nome del Paese“.

Qualora il latte sia stato munto, confezionato o trasformato nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare  il luogo in cui ciascuna singola operazione e’ stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti  diciture:

  • “latte  di  Paesi  UE”  per l’operazione di mungitura,
  • “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

Qualora invece le suddette operazioni avvengano  nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il  luogo  in  cui  ciascuna  singola  operazione  e’  stata
effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:

  • “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura,
  • “latte  condizionato  o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

Tuttavia, le disposizioni contenute nel Decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.

 

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