Quali sono gli alimenti per i quali l’indicazione del paese d’origine è obbligatoria in etichetta?
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è regolamentata in via generale dal Regolamento UE n.1169/2011.
Il Regolamento UE n. 1169/2011 all’art. 26 “Paese d’origine o luogo di provenienza” specifica, infatti, che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza o quando il luogo di provenienza dell’alimento non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario (anche se su quest’ultimo punto si attende ancora l’adozione di specifici atti di esecuzione).
Tuttavia, esistono normative di settore europee o nazionali che impongono l’indicazione del paese d’origine per alcuni alimenti. Un esempio ci viene offerto dai recenti Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che hanno introdotto, in via sperimentale, l’obbligo dell’indicazione del pase d’origine per i prodotti lattiero caseari e per il riso e la pasta. Attualmente, i prodotti alimentari per i quali è obbligatoria l’indicazione del paese d’origine sono i seguenti:
Alimenti con l’obbligo dell’indicazione del paese d’origine:
- Carne bovina
- Carne suina
- Carne ovina e caprina
- Carne di agnello
- Carne di pollo e specie avicole
- Ortofrutticoli freschi
- Uova
- Miele
- Passata di pomodoro
- Latte, formaggi e derivati
- Pesce
- Olio di oliva extravergine
- Grano e semola nella pasta
- Riso