Il ministero chiarisce quali sono gli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale: buone notizie per gli alimenti artigianali
Con l’avvicinarsi del 13 Dicembre 2016, data in cui per la quasi totalità dei prodotti confezionati entrerà in vigore l’obbligo della dichiarazione nutrizionale prevista dal Reg. UE n. 1169/2011, arriva puntuale una tanto attesa pronuncia a doppia firma del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute relativa agli alimenti artigianali.
Ma facciamo un passo indietro.
Il Reg. UE n. 1169/2011 prevede l’esclusione della dichiarazione nutrizionale obbligatoria per gli alimenti elencati nell’Allegato V (elenco degli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale). Per quanto riguarda gli alimenti artigianali, questi sono menzionati al punto 19 di tale Allegato.
punto 19 – Allegato V del Reg. UE n. 1169/2001 (esenzione dalla dichiarazione nutrizionale)
gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale
Tuttavia, l’interpretazione del passaggio è apparsa problematica e poco chiara fin dal suo inizio (quali sono gli alimenti che ricadono nella definizione data dal punto 19?). La ragione del fatto è da ricondursi anche ad una infelice traduzione italiana che pare concentrarsi più sul confezionamento degli alimenti (“gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale…”) piuttosto che sulla produzione artigianale dei prodotti, come invece si riscontra nel testo originale in lingua inglese (“Food, including handcrafted food…”).
Considerando le oggettive difficoltà che avrebbero incontrato i laboratori artigianali nel redigere la dichiarazione nutrizionale, difficoltà sostanzialmente legate all’impossibilità di standardizzare la produzione, si attendeva da tempo una pronuncia ufficiale a riguardo.
Ben venga dunque la circolare esplicativa ministeriale.
Gli alimenti artigianali esclusi dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale
Con circolare datata 11 Novembre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute chiariscono che l’esenzione dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale prevista dal punto 19 dell’allegato V del Reg. UE n. 1169/2011 si debba applicare a:
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Alimenti artigianali.
La deroga del punto 19 dell’allegato V include negli alimenti preimballati anche gli alimenti artigianali.
- Fornitura diretta.
La cessione degli alimenti, senza l’intervento di intermediari, da parte del “fabbricante di piccole quantità di prodotti”, direttamente al consumatore o alle “strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale” che ricomprendono, come chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, tutte le forme di somministrazione di alimenti.
Nota bene: Restano esclusi dalla deroga i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale, quali ad esempio le centrali di acquisto.
- Fabbricante di piccole quantità di prodotti.
Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite all’articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (“si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”). La deroga del punto 19 dell’allegato V si applica, inoltre, agli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” da parte degli spacci aziendali.
- Livello locale delle strutture di vendita.
Analogamente a quanto chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, il concetto di “livello locale”, come previsto dal considerando 11 del medesimo regolamento, deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore. E’ pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in “ambito nazionale”. Il “livello locale” può essere identificato, in analogia alle predette Linee guida, “nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”.
- Vendita al dettaglio.
La definizione di “vendita al dettaglio” può essere rinviata a quella contenuta all’art. 4 del Decreto legislativo n. 114/1998: “per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”. Tale definizione va integrata con la definizione di “collettività” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Buone notizie dunque per le (micro)imprese artigiane (come per esempio le pasticcerie, i panifici e le gastronomie) che in un primo momento hanno temuto di dover applicare l’obbligo della dichiarazione nutrizionale ai loro prodotti che, pur confezionati, sono venduti presso il punto vendita annesso al laboratorio o in altre strutture di vendita a livello locale.
Rimane, ovviamente, fermo l’obbligo di segnalare la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, secondo le modalità ormai note.
Rimane, altresì, chiaro che laddove si dedicesse di esporre comunque in etichetta la dichiarazione nutrizionale su base volontaria, questa debba essere predisposta secondo quanto previsto dal Reg. UE n. 1169/2011.
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