Etichettatura alimenti senza glutine: novità 2


Etichettatura alimenti senza glutine: entrano in vigore le nuove norme

A partire dal 20 Luglio 2016, con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 828/2014  si applicano formalmente le nuove norme sulla etichettatura degli alimenti senza glutine.  Il nuovo regolamento riprende sostanzialmente quanto già predisposto dall’ex Regolamento CE n. 41/2009 (abrogato, sempre a partire dal 20 Luglio 2016, dal Regolamento UE n. 609/2013), con alcune interessanti novità.

Dietetici? No grazie!

E’ innanzitutto doveroso precisare che i prodotti senza glutine perdono definitivamente la caratteristica di “prodotti dietetici” destinati ad una alimentazione particolare ed entrano di diritto nella grande famiglia dei prodotti di uso comune senza obbligo di notifica e di riconoscimento dello stabilimento di produzione. Per quanto riguarda l’etichettatura, questi prodotti saranno pertanto soggetti alle norme generali previste dal Regolamento UE n. 1169/2001 sulle informazioni da fornire ai consumatori. Tale regolamento, come ormai noto, prevede l‘indicazione obbligatoria in etichetta della presenza di allergeni o sostanze causa di intolleranze, incluso i cereali contenenti glutine. Per quanto riguarda, invece, l’assenza di glutine o la sua presenza in misura ridotta, il claim rimane una informazione da fornire ai consumatori su base volontaria. In questo contesto normativo entra in gioco il Regolamento UE n. 828/2014 che stabilisce le nuove condizioni per quanto riguarda l’etichettatura degli alimenti senza glutine o con contenuto ridotto di glutine.

Etichettatura degli alimenti senza glutine o con ridotto contenuto di glutine: informazioni di base da riportare in etichetta

Rimane invariata la possibilità di indicare in etichetta:

  • l’assenza di glutine mediante il claim “senza glutine” per i prodotti che contengono glutine in quantitià inferiore a 20 ppm
  • il contenuto ridotto di glutine mediante il claim “con contenuto di glutine molto basso” per i prodotti che contengono glutine in quantità inferiore a 100 ppm.

Tuttavia sarà possibile utilizzare la dicitura “con contenuto di glutine molto basso”solo per i prodotti che contengono uno o più ingredienti ricavati dal frumento (grano), segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenenti uno o più di tali ingredienti. Per i prodotti in cui i cereali contenenti glutine sono interamente sostituiti da altri ingredienti succedanei, permane l’obbligo di rispettare il limite di 20 ppm (quindi, “senza glutine”).
La dicitura, inoltre, non dovrà più essere riportata accanto alla denonimazione dell’alimento.

Una, anzi due, novità interessanti

Importante novità è quella di poter inserire in etichetta la dicitura “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci”, sia per gli alimenti “senza glutine” che per quelli “con contenuto di glutine molto basso”.
Vista l’inclusione dei prodotti senza o con basso contenuto di glutine nella grande famiglia dei prodotti di uso comune, queste diciture potranno essere utilizzate su tutti i prodotti che rispettino le precedenti disposizioni, senza avere il timore di sconfinare nelle indicazioni riservate ai prodotti dietetici.

Inoltre, nel caso in cui l’alimento sia stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di:

  • ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti oppure
  • sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi,

l’etichetta potrà vantare il claim “specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine” o “specificatamente formulato per celiaci”. E’ importante sottolineare che, come ribadito dal recente D. M. del 17 Maggio 2016 del Ministero della Salute, queste ultime diciture distinguono gli alimenti “senza glutine” destinati alle persone affette da celiachia dagli alimenti di uso comune composti da ingredienti naturalmente privi di glutine.

Ma attenzione a…

Le informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in maniera ridotta, in quanto d’ora in avanti a tutti gli effetti classificabili come informazioni volontarie, non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti (art. 37 Reg. UE n. 1169/2001). Inoltre tali informazioni non dovranno indurre in errore il consumatore suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari (nella fattispecie assenza o ridotto contenuto di glutine) quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche (per esempio essendo naturalmente privi di glutine, come potrebbe essere il caso del latte) (art. 7 Reg. UE n. 1169/2001). Pertanto, i claims sono ammessi nell’etichettatura degli alimenti senza glutine solo se ciò non sia da intendersi come scontato, come sottolineato anche dalla circolare del Ministero della Salute del 15/03/2010.

Infine, per gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento definiti nella direttiva 2006/141/CE è vietato fornire informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in maniera ridotta.

Cosa cambia per le imprese e per il celiaco

Per le imprese

Con l’applicazione del Regolamento UE n. 609/2013, a partire dal 20 Luglio 2016, decade l’obbligo di notifica dei prodotti senza glutine e di riconoscimento dello stabilimento di produzione, in quanto formalmente non più prodotti dietetici.
Le imprese dovranno adeguare l’etichettatura degli alimenti senza glutine e gli eventuali claims addizionali. Si potranno smaltire le scorte dei prodotti già etichettati e immessi sul mercato. Tale facoltà non si estende però alle etichette già stampate e non ancora apposte sugli alimenti, che dovranno essere sostituite con etichette riportanti le nuove disposizioni.
Per quanto riguarda il registro nazionale degli alimenti erogabili al celiaco (ex- registro nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare), il recente D. M. del 17 Maggio 2016 del Ministero della Salute, che modifica il D.M. 8 Giugno 2001, consente l’inserimento nel registro unicamente agli alimenti con dicitura “senza glutine, specificatamente formulati per celiaci” o “senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine”. Gli operatori del settore alimentare, ai fini dell’inserimento nel registro nazionale possono notificare tali alimenti con le consuete modalità indicate sul sito del Ministero.

Per il celiaco

Le persone alle quali è stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, potranno continuare ad usufruire gratuitamente dei prodotti inseriti nel registro nazionale nei limiti di spesa mensili indicati nella tabella 1 di cui al D.M. 4 Maggio 2006.
Tuttavia, è doveroso sottolineare che con le nuove disposizioni il consumatore affetto da celiachia che volesse acquistare prodotti non presenti nel registro dovrà prestare attenzione alle diciture “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci” in quanto tali claims potranno adesso applicarsi sia agli alimenti “senza glutine” (<20 ppm) che a quelli a “basso contenuto di glutine” (<100 ppm), non tollerati da tutti i celiaci. La dicitura, inoltre, non dovrà più essere riportata accanto alla denonimazione dell’alimento (come invece previsto dall’art. 3 comma 6 del neo-abrogato Reg. UE n. 41/2009). Quindi in sostanza, bisognerà porre più attenzione alla lettura delle etichette.

Come possiamo aiutarvi?

Ricordiamo che FoodScience ha a disposizione dei clienti un servizio di revisione delle etichette e di consulenza sui claims nutrizionali e sulla salute.

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2 commenti su “Etichettatura alimenti senza glutine: novità

  • luca mantovani

    sono un ristoratore celiaco.
    in azienda produco dei dolci,(frollini , crostate, torte e altri dolci monoporzione).
    mi e’stato commissionato un ordine di frollini senza glutine in sacchetti da 100gr.
    sono obbligato a scrivere nell’etichetta, oltre agli ingredienti, gli allergeni,il lotto e la scadenza,LA TABELLA NUTRIZIONALE?
    grazie

    • FoodScience L'autore dell'articolo

      L’etichettatura nutrizionale è in generale una delle informazioni obbligatorie previste dal Reg UE 1169/2011.
      E’ tuttavia prevista l’esenzione del caso di alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale. Rimangono obbligatorie tutte le altre indicazioni da lei indicate.
      Cordiali saluti, Dott. Matteucci Marco