Etichettatura dei prodotti biologici 2


L’etichettatura dei prodotti biologici è disciplinata dal Regolamento CE n.834/2007. Vediamo cosa è richiesto

Il Regolamento specifica che  abbreviazioni quali «eco» e «bio» possono essere utilizzate nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali per caratterizzare un prodotto biologico, i suoi ingredienti o le sue materie prime.

L’etichettatura di un prodotto biologico deve essere facilmente visibile sull’imballaggio e contenere un riferimento all’organismo di controllo che certifica il prodotto.

Per quanto riguarda i dettagli dell’etichettatura dei prodotti biologici il Regolamento specifica che:

  • Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica.
  • È vietato l’uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.
  • Per quanto riguarda gli alimenti trasformati, almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola deve essere biologico.
  • L’elenco degli ingredienti deve indicare quali ingredienti sono biologici e includere un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.
  • Sull’etichetta deve comparire il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente;

Inoltre, dal 1 luglio 2010, l’utilizzo del logo dell’UE sui prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica è diventato obbligatorio insieme all’indicazione del luogo di provenienza delle materie prime che compongono il prodotto (attraverso la dicitura “Agricoltura UE/ non UE”):

  • Tale indicazione dovrà figurare nello stesso campo visivo del logo dell’UE.
  • La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese (per esempio “Agricoltura Italia”).
  • Possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola.
  • La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.
  • L’uso del logo comunitario e l’indicazione del luogo di provenienza delle materie prime che compongono il prodotto sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi (nel caso dovranno sempre essere indicati entrambi: logo e provenienza materie prime).

 

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2 commenti su “Etichettatura dei prodotti biologici

  • Luke

    Ottimo articolo, breve e con molte informazione. L’unico che ho trovato in rete in cui viene indicato esplicitamente come fare a riconoscere se un prodotto biologico viene prodotto in Italia
    Grazie