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	<title>etichette &#8211; FoodScience</title>
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	<description>Igiene &#8226; Nutrizione &#8226; Sicurezza Alimentare</description>
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	<title>etichette &#8211; FoodScience</title>
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		<title>Indicazione dello stabilimento in etichetta: approvato il decreto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FoodScience]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 13:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[etichette]]></category>
		<category><![CDATA[stabilimento di produzione]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha annunciato che è stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo sulla reintroduzione obbligatoria dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento nelle etichette dei prodotti alimentari]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali <a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11661" target="_blank" rel="noopener">ha annunciato</a> che è stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo sulla reintroduzione obbligatoria dell&#8217;indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento nelle etichette dei prodotti alimentari.</p>
<p>L&#8217;obbligo di indicare lo stabilimento in etichetta, originariamente già previsto dall&#8217;art.3 del Decreto Legislativo n.109/1992, era stato soppresso con l&#8217;entrata in vigore del Regolamento UE n. 1169/2011 sulla etichettatura &#8220;europea&#8221; dei prodotti alimentari.</p>
<p>Dopo un percorso tortuoso, durato due anni, mirato a reintrodurre l&#8217;obbligo di indicazione dello stabilimento in etichetta, si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto Legislativo. Le aziende avranno a disposizione 180 giorni per esaurire le scorte delle etichette eventualmente già stampate.</p>
<p><strong>Aggiornamento del 23/10/2017:</strong></p>
<p>Il 7 Ottobre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=FciESan4yLnFYFoprkMmkw__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-07&amp;atto.codiceRedazionale=17G00158&amp;elenco30giorni=false" target="_blank" rel="noopener">Decreto Legislativo n. 145 del 15 Settembre 2017</a> sulla &#8220;Disciplina dell&#8217;indicazione obbligatoria nell&#8217;etichetta della sede e dell&#8217;indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell&#8217;articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 &#8211; Legge di delegazione europea 2015. (17G00158)&#8221;.</p>
<p>Il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 22 Ottobre 2017.  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformita&#8217; dal presente decreto entro questo termine possono essere commercializzati fino all&#8217;esaurimento delle scorte dei predetti alimenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="su-note"  style="border-color:#d4d4d4;"><div class="su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim" style="background-color:#eeeeee;border-color:#ffffff;color:#333333;">
<h3 style="text-align: center;">Vuoi sapere se le tue etichette sono a norma?</h3>
<div class="su-button-center"><a href="http://www.foodscience.it/contatti" class="su-button su-button-style-flat" style="color:#ffffff;background-color:#0088CC;border-color:#006da4;border-radius:0px" target="_self"><span style="color:#ffffff;padding:8px 26px;font-size:20px;line-height:30px;border-color:#4dacdc;border-radius:0px;text-shadow:none"><i class="sui sui-envelope-o" style="font-size:20px;color:#FFFFFF"></i> CONTATTACI</span></a></div>
</div></div>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Etichettatura alimenti senza glutine: novità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FoodScience]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 11:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[allergeni]]></category>
		<category><![CDATA[celiachia]]></category>
		<category><![CDATA[claims]]></category>
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					<description><![CDATA[Etichettatura alimenti senza glutine: entrano in vigore le nuove norme A partire dal 20 Luglio 2016, con l&#8217;entrata in vigore del Regolamento UE n. 828/2014  si applicano formalmente le nuove norme sulla etichettatura degli alimenti senza glutine.  Il nuovo regolamento riprende sostanzialmente quanto già predisposto dall&#8217;ex Regolamento CE n. 41/2009 (abrogato, sempre a partire dal 20 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Etichettatura alimenti senza glutine: entrano in vigore le nuove norme</h1>
<p><strong>A partire dal 20 Luglio 2016</strong>, con l&#8217;entrata in vigore del <a href="http://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/07/GLUTINE-reg-esecuzione-UE-n.-828_2014.pdf">Regolamento UE n. 828/2014</a>  si applicano formalmente le <strong>nuove norme sulla etichettatura degli alimenti senza glutine</strong>.  Il nuovo regolamento riprende sostanzialmente quanto già predisposto dall&#8217;ex <a href="http://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/07/GLUTINE-reg-UE-41_2009.pdf">Regolamento CE n. 41/2009</a> (abrogato, sempre a partire dal 20 Luglio 2016, dal <a href="http://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/07/GLUTINEALIMENTI-A-FINI-MEDICI-reg-UE-609_2013.pdf">Regolamento UE n. 609/2013</a>), con alcune interessanti novità.</p>
<h2>Dietetici? No grazie!</h2>
<p>E&#8217; innanzitutto doveroso precisare che <strong>i prodotti senza glutine perdono definitivamente la caratteristica di &#8220;prodotti dietetici&#8221;</strong> destinati ad una alimentazione particolare ed entrano di diritto nella grande famiglia dei <strong>prodotti di uso comune</strong> <strong>senza obbligo di notifica e di riconoscimento dello stabilimento di produzione</strong>. Per quanto riguarda l&#8217;etichettatura, questi prodotti saranno pertanto soggetti alle norme generali previste dal <a href="http://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/07/ETICHETTATURAETICHETTA-NUTRIZIONALEALLERGENI-Reg_1169_2011.pdf">Regolamento UE n. 1169/2001</a> sulle informazioni da fornire ai consumatori. Tale regolamento, come ormai noto, prevede l<a href="http://www.foodscience.it/elenco-allergeni-regolamento-1169-2011/">&#8216;indicazione obbligatoria in etichetta della presenza di allergeni o sostanze causa di intolleranze</a>, incluso i cereali contenenti glutine. <strong>Per quanto riguarda, invece, l&#8217;assenza di glutine o la sua presenza in misura ridotta, il <em>claim</em> rimane una informazione da fornire ai consumatori su base volontaria</strong>. In questo contesto normativo entra in gioco il Regolamento UE n. 828/2014 che stabilisce le nuove condizioni per quanto riguarda l&#8217;etichettatura degli alimenti senza glutine o con contenuto ridotto di glutine.</p>
<h2>Etichettatura degli alimenti senza glutine o con ridotto contenuto di glutine: informazioni di base da riportare in etichetta</h2>
<p>Rimane invariata la possibilità di indicare in etichetta:</p>
<ul>
<li>l&#8217;assenza di glutine mediante il <em>claim </em><strong>&#8220;senza glutine&#8221;</strong> per i prodotti che contengono glutine in quantitià inferiore a 20 ppm</li>
<li>il contenuto ridotto di glutine mediante il <em>claim </em><strong>&#8220;con contenuto di glutine molto basso&#8221;</strong> per i prodotti che contengono glutine in quantità inferiore a 100 ppm.</li>
</ul>
<p>Tuttavia sarà possibile utilizzare la dicitura <em>&#8220;con contenuto di glutine molto basso&#8221;</em>solo per i prodotti che contengono uno o più ingredienti ricavati dal frumento (grano), segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenenti uno o più di tali ingredienti. Per i prodotti in cui i cereali contenenti glutine sono interamente sostituiti da altri ingredienti succedanei, permane l&#8217;obbligo di rispettare il limite di 20 ppm (quindi, <em>&#8220;senza glutine&#8221;</em>).<br />
La dicitura, inoltre, non dovrà più essere riportata accanto alla denonimazione dell&#8217;alimento.</p>
<h2>Una, anzi due, novità interessanti</h2>
<p>Importante novità è quella di poter inserire in etichetta la dicitura <strong>&#8220;adatto alle persone intolleranti al glutine&#8221;</strong> o <strong>&#8220;adatto ai celiaci&#8221;</strong>, sia per gli alimenti <em>&#8220;senza glutine&#8221;</em> che per quelli <em>&#8220;con contenuto di glutine molto basso&#8221;</em>.<br />
Vista l&#8217;inclusione dei prodotti senza o con basso contenuto di glutine nella grande famiglia dei prodotti di uso comune, queste diciture potranno essere utilizzate su tutti i prodotti che rispettino le precedenti disposizioni, senza avere il timore di sconfinare nelle indicazioni riservate ai prodotti dietetici.</p>
<p>Inoltre, nel caso in cui l&#8217;alimento sia stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di:</p>
<ul>
<li>ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti oppure</li>
<li>sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi,</li>
</ul>
<p>l&#8217;etichetta potrà vantare il claim <strong>&#8220;specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine&#8221;</strong> o <strong>&#8220;specificatamente formulato per celiaci&#8221;</strong>. E&#8217; importante sottolineare che, come ribadito dal recente <a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=55040&amp;completo=true" target="_blank" rel="noopener">D. M. del 17 Maggio 2016 del Ministero della Salute</a>, queste ultime diciture distinguono gli alimenti <em>&#8220;senza glutine</em>&#8221; destinati alle persone affette da celiachia dagli alimenti di uso comune composti da ingredienti naturalmente privi di glutine.</p>
<h2>Ma attenzione a&#8230;</h2>
<p>Le informazioni sull&#8217;assenza di glutine o sulla sua presenza in maniera ridotta, in quanto d&#8217;ora in avanti a tutti gli effetti classificabili come informazioni volontarie, <strong>non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie</strong> sugli alimenti (art. 37 Reg. UE n. 1169/2001). Inoltre tali informazioni <strong>non dovranno indurre in errore il consumatore</strong> suggerendo che l&#8217;alimento possiede caratteristiche particolari (nella fattispecie assenza o ridotto contenuto di glutine) quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche (per esempio essendo naturalmente privi di glutine, come potrebbe essere il caso del latte) (art. 7 Reg. UE n. 1169/2001). Pertanto, i <em>claims</em> sono ammessi nell&#8217;etichettatura degli alimenti senza glutine solo se ciò non sia da intendersi come scontato, come sottolineato anche dalla circolare del Ministero della Salute del 15/03/2010.</p>
<p>Infine, per gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento definiti nella direttiva 2006/141/CE è vietato fornire informazioni sull&#8217;assenza di glutine o sulla sua presenza in maniera ridotta.</p>
<h2>Cosa cambia per le imprese e per il celiaco</h2>
<h3><strong>Per le imprese</strong></h3>
<p>Con l&#8217;applicazione del Regolamento UE n. 609/2013, a partire dal 20 Luglio 2016, <strong>decade l&#8217;obbligo di notifica dei prodotti senza glutine e di riconoscimento dello stabilimento di produzione</strong>, in quanto formalmente non più prodotti dietetici.<br />
Le imprese dovranno <strong>adeguare l&#8217;etichettatura degli alimenti senza glutine</strong> e gli eventuali <em>claims </em>addizionali. Si potranno <strong>smaltire le scorte dei prodotti già etichettati e immessi sul mercato</strong>. <strong>Tale facoltà non si estende però alle etichette già stampate e non ancora apposte sugli alimenti</strong>, che dovranno essere sostituite con etichette riportanti le nuove disposizioni.<br />
Per quanto riguarda<strong> il <a href="http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3667&amp;area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&amp;menu=registri" target="_blank" rel="noopener">registro nazionale degli alimenti erogabili al celiaco </a></strong>(ex- registro nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare), il recente <a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=55040&amp;completo=true" target="_blank" rel="noopener">D. M. del 17 Maggio 2016 del Ministero della Salute</a>, che modifica il D.M. 8 Giugno 2001, <strong>consente l&#8217;inserimento nel registro unicamente agli alimenti con dicitura <em>&#8220;senza glutine, specificatamente formulati per celiaci&#8221;</em> o <em>&#8220;senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine&#8221;</em></strong>. Gli operatori del settore alimentare, ai fini dell&#8217;inserimento nel registro nazionale possono notificare tali alimenti con le consuete modalità indicate <a href="http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&amp;label=servizionline&amp;idMat=APINF&amp;idAmb=PD&amp;idSrv=PDNN&amp;flag=P" target="_blank" rel="noopener">sul sito del Ministero</a>.</p>
<h3><strong>Per il celiaco</strong></h3>
<p>Le persone alle quali è stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, <strong>potranno continuare ad usufruire gratuitamente dei prodotti inseriti nel registro</strong> nazionale nei limiti di spesa mensili indicati nella tabella 1 di cui al D.M. 4 Maggio 2006.<br />
Tuttavia, è doveroso sottolineare che con le nuove disposizioni <strong>il consumatore affetto da celiachia</strong> che volesse acquistare prodotti non presenti nel registro dovrà prestare attenzione alle diciture <em>&#8220;adatto alle persone intolleranti al glutine&#8221;</em> o <em>&#8220;adatto ai celiaci</em>&#8221; in quanto tali <em>claims</em> potranno adesso applicarsi sia agli alimenti <em>&#8220;senza glutine&#8221;</em> (&lt;20 ppm) che a quelli a <em>&#8220;basso contenuto di glutine&#8221;</em> (&lt;100 ppm), <strong>non tollerati da tutti i celiaci</strong>. La dicitura, inoltre, non dovrà più essere riportata accanto alla denonimazione dell&#8217;alimento (come invece previsto dall&#8217;art. 3 comma 6 del neo-abrogato Reg. UE n. 41/2009). Quindi in sostanza, bisognerà porre <strong>più attenzione alla lettura delle etichette</strong>.</p>
<h2>Come possiamo aiutarvi?</h2>
<p>Ricordiamo che FoodScience ha a disposizione dei clienti un <strong>servizio di <a href="http://www.foodscience.it/consulenza/">revisione delle etichette</a> e di <a href="http://www.foodscience.it/consulenza-nutrizionale/">consulenza sui claims nutrizionali e sulla salute</a></strong>.</p>
<h3>Vuoi saperne di più?</h3>
<p><a href="http://www.foodscience.it/#contact">Contattaci</a> o lascia un commento qui sotto!</p>
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		<title>Elenco allergeni alimentari</title>
		<link>https://www.foodscience.it/elenco-allergeni-regolamento-1169-2011/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FoodScience]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 17:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[allergeni]]></category>
		<category><![CDATA[etichette]]></category>
		<category><![CDATA[glutine]]></category>
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					<description><![CDATA[Elenco allergeni alimentari contenuti nell&#8217;Allegato II del Regolamento UE n. 1169/2011 Come ormai noto, il Regolamento UE n. 1169/2011 ha introdotto grosse novità per quanto riguarda l&#8217;elenco allergeni e le modalità con cui queste sostanze o i loro derivati devono essere segnalate al consumatore quando sono presenti nell&#8217;alimento. Una delle novità principali del Regolamento riguarda [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Elenco allergeni alimentari contenuti nell&#8217;Allegato II del Regolamento UE n. 1169/2011</h1>
<p><br style="clear: both;" />Come ormai noto, il Regolamento UE n. 1169/2011 ha introdotto grosse novità per quanto riguarda l&#8217;elenco allergeni e le modalità con cui queste sostanze o i loro derivati devono essere segnalate al consumatore quando sono presenti nell&#8217;alimento. Una delle novità principali del Regolamento riguarda infatti l&#8217;obbligo di indicazione degli allergeni, che si estende ora anche alla ristorazione, alle mense, ai bar, alle scuole, agli ospedali e alle imprese di ristorazione, ovvero in generale alla cosiddetta collettività. <strong>A partire dal 13/12/2014 è</strong><strong> pertanto obbligatorio segnalare la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze</strong> anche, per esempio, nel menù del ristorante o nella vetrina del bar. Rimane fermo, ovviamente, l&#8217;obbligo di indicare la presenza degli allergeni anche nell&#8217;etichetta dei prodotti confezionati o preimballati, secondo precise modalità anch&#8217;esse definite nel Regolamento.</p>
<h3>Quali sono le sostanze presenti nell&#8217;elenco allergeni?</h3>
<p>L&#8217;elenco degli allergeni che devono essere segnalati al consumatori è contenuto all&#8217;interno dell&#8217;Allegato II al Regolamento UE n. 1169/2011 e comprende:</p>
<blockquote><p><strong>SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE</strong></p>
<p>1. Cereali contenenti glutine (<strong>grano, farro, grano khorasan, segale, orzo, avena</strong>)<br />
2. <strong>Crostacei</strong><br />
3. <strong>Uova</strong><br />
4. <strong>Pesce</strong><br />
5. <strong>Arachidi</strong><br />
6. <strong>Soia</strong><br />
7. <strong>Latte</strong> e prodotti a base di latte (incluso <strong>lattosio</strong>)<br />
8. Frutta a guscio (<strong>mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland</strong>)<br />
9. <strong>Sedano</strong><br />
10. <strong>Senape</strong><br />
11. Semi di <strong>sesamo</strong><br />
12. <strong>Anidride solforosa</strong> e <strong>solfiti</strong> (se in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro)<br />
13. <strong>Lupini</strong><br />
14. <strong>Molluschi</strong></p></blockquote>
<p>Oltre a queste sostanze utilizzate in forma pura come ingredienti, sono da ritenersi allergeni anche i prodotti derivati, con alcune esclusioni indicate in dettaglio nell&#8217;Allegato II al Regolamento UE n. 1169/2011 che è possibile scaricare qui sotto (elenco allergeni completo).<br />
E&#8217; bene precisare che l&#8217;elenco allergeni non è da intendersi come un elenco esaustivo, in quanto non comprende tutte le sostanze alimentari con potenzialità allergizzante, che si stimano essere nell&#8217;ordine di un centinaio, ma solamente quelle sostanze che in base ai dati epidemiologici si ritiene siano la causa delle principali allergie o intolleranze alimentari e che, pertanto, il legislatore europeo ha ritenuto meritevoli di essere evidenziate nell&#8217;elenco degli ingredienti.</p>
<h3><i class="fa fa-cloud-download " ></i> Scarica l&#8217;elenco allergeni completo</h3>
<p><a href="http://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/02/ELENCO-ALLERGENI-Reg-1169_2011.pdf" rel=""><i class="fa fa-file-pdf-o " ></i> ELENCO ALLERGENI (Allegato II Reg UE 1169_2011)</a></p>
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