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	<title>News &#8211; FoodScience</title>
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	<description>Igiene &#8226; Nutrizione &#8226; Sicurezza Alimentare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2018 09:20:18 +0000</lastBuildDate>
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	<title>News &#8211; FoodScience</title>
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	<item>
		<title>Acrilammide negli alimenti: entra in vigore il nuovo Regolamento</title>
		<link>https://www.foodscience.it/acrilammide-negli-alimenti-nuovo-regolamento/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FoodScience]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 11:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[acrilammide]]></category>
		<category><![CDATA[frittura]]></category>
		<category><![CDATA[olio]]></category>
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		<category><![CDATA[prodotti da forno]]></category>
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					<description><![CDATA[Entra in vigore il Regolamento Europeo che istituisce le misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti. Le risposte a quelli che sono i quesiti più frequenti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Il nuovo Regolamento Europeo istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti</h1>
<p><span style="font-size: 18pt;"><em>In questo articolo riportiamo le risposte a quelli che sono i quesiti più frequenti sulla sua applicazione</em></span></p>
<p>L&#8217;11 aprile 2018 entra in vigore il Regolamento Europeo che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (Regolamento (UE) n.2158/2017).</p>
<p>Il Regolamento contiene importanti novità per gli operatori del settore alimentare che producono alcune categorie di alimenti ad alto rischio di presenza di acrilammide e stabilisce procedure operative da integrare all&#8217;interno del piano di autocontrollo per ridurre la presenza di questo pericoloso contaminante chimico di processo.</p>
<p>All&#8217;interno del testo normativo sono inoltre fissati i livelli di riferimento di acrilammide negli alimenti che non dovranno essere superati in occasione delle analisi eseguite in autocontrollo sui prodotti finiti.</p>
<h2>Cos&#8217;è l&#8217;acrilammide?</h2>
<p>Secondo la definizione del Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, l&#8217;acrilammide è un contaminante e, in quanto tale, costituisce un pericolo chimico nella catena alimentare.</p>
<p>L&#8217;acrilammide è un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma a partire dai costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a temperature normalmente superiori a 120°C e con un basso grado di umidità. L&#8217;acrilammide si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè.</p>
<p>Nel 2015 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato le conclusioni delle precedenti valutazioni, secondo le quali l&#8217;acrilammide negli alimenti può aumentare il rischio di sviluppare un cancro per i consumatori in tutte le fasce di età. Essendo l&#8217;acrilammide presente in un&#8217;ampia gamma di alimenti di uso quotidiano tale preoccupazione riguarda tutti i consumatori, ma i bambini costituiscono la fascia di età più esposta in base al peso corporeo. I possibili effetti nocivi dell&#8217;acrilammide sul sistema nervoso, sullo sviluppo prenatale e postnatale e sulla riproduzione maschile non sono stati considerati motivo di preoccupazione, sulla base dei livelli di esposizione alimentare attuali. I livelli attuali di esposizione alimentare all&#8217;acrilammide per le varie fasce di età destano preoccupazione in relazione ai suoi effetti cancerogeni.</p>
<p>Per approfondire, il Ministero della Salute ha elaborato un <a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0ahUKEwil7LT_sJHaAhXMyKQKHXmvCHgQFgg_MAM&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.salute.gov.it%2Fimgs%2FC_17_opuscoliPoster_262_allegato.pdf&amp;usg=AOvVaw2ogqNDQnhgBlwpNki5RM1V" target="_blank" rel="noopener">utile opuscolo</a>.</p>
<h2>A chi si applica il Regolamento?</h2>
<p>Le misure di attenuazione previste dal nuovo Regolamento sulla presenza di acrilammide negli alimenti dovranno essere applicate da tutti gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato i seguenti prodotti alimentari:</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche;</li>
<li>patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;</li>
<li>pane;</li>
<li>cerali per la prima colazione (escluso il porridge);</li>
<li>prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali);</li>
<li>caffè: caffè torrefatto e caffè (solubile) istantaneo;</li>
<li>succedanei del caffè;</li>
<li>alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.</li>
</ol>
<h2>Come può essere ridotto il contenuto di acrilammide negli alimenti?</h2>
<p>In assenza di misure coerenti e obbligatorie che le imprese del settore alimentare devono applicare al fine di ridurre il tenore di acrilammide, è necessario garantire la sicurezza alimentare e ridurre la presenza di acrilammide nei prodotti alimentari costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori stabilendo le opportune misure di attenuazione. Il tenore di acrilammide può essere ridotto adottando una strategia di attenuazione, ad esempio attuando buone pratiche in materia di igiene e applicando procedure basate sui principi dell&#8217;analisi dei pericoli e punti critici di controllo (procedure HACCP). <strong>I piani di autocontrollo dovranno di conseguenza essere aggiornati</strong> in base alle nuove disposizioni previste dal Regolamento.</p>
<p>Nello specifico, il nuovo Regolamento indica in due Allegati quali sono le misure di attenuazione per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti:</p>
<ul>
<li>Nell&#8217;<strong>Allegato I</strong> sono contenute le misure di attenuazione che dovranno essere applicate da tutti gli operatori che producono gli alimenti sopra menzionati.</li>
<li>Nell&#8217;<strong>Allegato II</strong> sono contenute le misure di attenuazione che dovranno essere applicate dagli operatori che  svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio.</li>
</ul>
<p>Per quanto riguarda i prodotti fritti, è inoltre necessario seguire le <a href="http://www.foodscience.it/raccomandazioni-uso-oli-nella-frittura/">raccomandazioni ministeriali per il corretto uso degli oli nelle fritture</a>.</p>
<div class="su-note"  style="border-color:#d5e0e3;"><div class="su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim" style="background-color:#effafd;border-color:#ffffff;color:#333333;">I nostri clienti potranno trovare il dettaglio delle procedure operative da seguire all&#8217;interno della propria <a href="http://www.foodscience.it/wpc/pagina-login/">area riservata</a>.</div></div>
<h2>E&#8217; necessario effetturare delle analisi chimiche?</h2>
<p>Gli operatori del settore alimentare che  svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio applicano solamente le misure di attenuazione di cui all&#8217;allegato II, parte A e sono pertanto <strong>esonerati dalla campionatura e analisi del prodotto finito</strong>. Tali operatori dovranno però essere in grado di fornire la prova dell&#8217;applicazione delle misure di attenuazione per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti e dovranno di conseguenza <strong>aggiornare il proprio piano di autocontrollo</strong> secondo le procedure HACCP.</p>
<p>Tutti gli altri operatori del settore alimentare che producono gli alimenti sopra menzionati dovranno invece predisporre un programma per la campionatura e l&#8217;analisi dei tenori di acrilammide negli alimenti prodotti con <strong>frequenza almeno annuale</strong>. Il campione deve essere rappresentativo della partita campionata e i tenori di acrilammide negli alimenti devono essere costantemente inferiori ai livelli di riferimento fissati dal Regolamento nell&#8217;allegato IV. Se dalla campionatura e dall&#8217;analisi risulta che il tenore di acrilammide è supeiore ai livelli di riferimento stabiliti , gli operatori del settore alimentare devono <strong>riesaminare senza indugio le misure di attenuazione adottate</strong>. Gli esiti delle analisi chimiche dovranno essere messe a disposizione dell&#8217;autorità competente unitamente alla descrizione dei prodotti analizzati.</p>
<p>Per quanto riguarda i laboratori di analisi, il campione deve essere analizzato in un laboratorio che utilizza metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione e la quantificazione di acrilammide negli alimenti. L&#8217;analisi dell&#8217;acrilammide può essere sostituita da misurazioni delle caratteristiche del prodotto (colore) o parametri di processo, purché possa essere dimostrata una correlazione statistica tra caratteristiche del prodotto o parametri di processo e tenore di acrilammide.</p>
<p>Gli operatori dovranno infine tenere un registro delle misure di attenuazione adottate secondo le indicazioni contenute nell&#8217;Allegato I al Regolamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><div class="su-note"  style="border-color:#d4d4d4;"><div class="su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim" style="background-color:#eeeeee;border-color:#ffffff;color:#333333;">
<h3 style="text-align: center;">Sei in regola con il tuo Manuale HACCP?</h3>
<p style="text-align: center;"><div class="su-button-center"><a href="http://www.foodscience.it/contatti" class="su-button su-button-style-flat" style="color:#ffffff;background-color:#0088CC;border-color:#006da4;border-radius:0px" target="_self"><span style="color:#ffffff;padding:8px 26px;font-size:20px;line-height:30px;border-color:#4dacdc;border-radius:0px;text-shadow:none"><i class="sui sui-envelope-o" style="font-size:20px;color:#FFFFFF"></i> CONTATTACI</span></a></div>
<p style="text-align: center;"></div></div>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Indicazione dello stabilimento in etichetta: approvato il decreto</title>
		<link>https://www.foodscience.it/stabilimento-in-etichetta-approvato-decreto/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FoodScience]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 13:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[etichette]]></category>
		<category><![CDATA[stabilimento di produzione]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha annunciato che è stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo sulla reintroduzione obbligatoria dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento nelle etichette dei prodotti alimentari]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali <a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11661" target="_blank" rel="noopener">ha annunciato</a> che è stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo sulla reintroduzione obbligatoria dell&#8217;indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento nelle etichette dei prodotti alimentari.</p>
<p>L&#8217;obbligo di indicare lo stabilimento in etichetta, originariamente già previsto dall&#8217;art.3 del Decreto Legislativo n.109/1992, era stato soppresso con l&#8217;entrata in vigore del Regolamento UE n. 1169/2011 sulla etichettatura &#8220;europea&#8221; dei prodotti alimentari.</p>
<p>Dopo un percorso tortuoso, durato due anni, mirato a reintrodurre l&#8217;obbligo di indicazione dello stabilimento in etichetta, si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto Legislativo. Le aziende avranno a disposizione 180 giorni per esaurire le scorte delle etichette eventualmente già stampate.</p>
<p><strong>Aggiornamento del 23/10/2017:</strong></p>
<p>Il 7 Ottobre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=FciESan4yLnFYFoprkMmkw__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-07&amp;atto.codiceRedazionale=17G00158&amp;elenco30giorni=false" target="_blank" rel="noopener">Decreto Legislativo n. 145 del 15 Settembre 2017</a> sulla &#8220;Disciplina dell&#8217;indicazione obbligatoria nell&#8217;etichetta della sede e dell&#8217;indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell&#8217;articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 &#8211; Legge di delegazione europea 2015. (17G00158)&#8221;.</p>
<p>Il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 22 Ottobre 2017.  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformita&#8217; dal presente decreto entro questo termine possono essere commercializzati fino all&#8217;esaurimento delle scorte dei predetti alimenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="su-note"  style="border-color:#d4d4d4;"><div class="su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim" style="background-color:#eeeeee;border-color:#ffffff;color:#333333;">
<h3 style="text-align: center;">Vuoi sapere se le tue etichette sono a norma?</h3>
<div class="su-button-center"><a href="http://www.foodscience.it/contatti" class="su-button su-button-style-flat" style="color:#ffffff;background-color:#0088CC;border-color:#006da4;border-radius:0px" target="_self"><span style="color:#ffffff;padding:8px 26px;font-size:20px;line-height:30px;border-color:#4dacdc;border-radius:0px;text-shadow:none"><i class="sui sui-envelope-o" style="font-size:20px;color:#FFFFFF"></i> CONTATTACI</span></a></div>
</div></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Indicazione obbligatoria dell&#8217;origine per i prodotti lattiero caseari</title>
		<link>https://www.foodscience.it/indicazione-obbligatoria-origine-prodotti-lattiero-caseari/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FoodScience]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 16:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[latte]]></category>
		<category><![CDATA[origine]]></category>
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					<description><![CDATA[Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MIPAAF che introduce in etichetta l&#8217;indicazione obbligatoria dell&#8217;origine per i prodotti lattiero caseari a partire dal 19 Aprile 2017. Il latte e i suoi derivati si aggiungono alla crescente schiera di prodotti alimentari per i quali è previsto l&#8217;obbligo di indicazione dell&#8217;origine. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MIPAAF che introduce in etichetta l&#8217;indicazione obbligatoria dell&#8217;origine per i prodotti lattiero caseari a partire dal 19 Aprile 2017.</h1>
<p>Il latte e i suoi derivati si aggiungono alla <a href="http://www.foodscience.it/alimenti-con-indicazione-paese-origine-obbligatoria-etichetta/">crescente schiera di prodotti alimentari per i quali è previsto l&#8217;obbligo di indicazione dell&#8217;origine</a>.<br />
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del <strong>Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 9 Dicembre 2016</strong>, a partire dal 19 Aprile 2017 andrà inserita, in posizione chiaramente visibile in etichetta, <strong>l&#8217;indicazione obbligatoria dell&#8217;origine per i prodotti lattiero caseari</strong>. L&#8217;origine è chiaramente quella della materia prima utilizzata, ovvero il latte, sia questo di origine vaccina, ovi-caprina, bufalina o di altra specie animale.</p>
<p>I prodotti interessati comprendono il <strong>latte UHT e i derivati del latte</strong>, quali crema di latte, latticello, siero di latte, burro, yogurt, kefir, formaggi, cagliate e altri latticini indicati nell&#8217;Allegato 1 al Decreto. Sono invece esclusi i prodotti Dop e Igp e il latte fresco.</p>
<p>Il Decreto prevede che siano specificati:</p>
<ul>
<li>il <strong>Paese di mungitura</strong> (<em>&#8220;Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte&#8221;</em>)</li>
<li>il <strong>Paese di condizionamento o trasformazione</strong> (<em>&#8220;Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui  è stato condizionato o trasformato il latte&#8221;</em>)</li>
</ul>
<p>Qualora il latte sia stato munto, confezionato o trasformato nello stesso paese, l&#8217;indicazione potrà essere assolta con l&#8217;utilizzo di una sola dicutura del tipo &#8220;<em>Origine del latte: nome del Paese</em>&#8220;.</p>
<p>Qualora il latte sia stato munto, confezionato o trasformato nel territorio di più Paesi membri dell&#8217;Unione europea, per indicare  il luogo in cui ciascuna singola operazione e&#8217; stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti  diciture:</p>
<ul>
<li><em>&#8220;latte  di  Paesi  UE&#8221;</em>  per l&#8217;operazione di mungitura,</li>
<li><em>&#8220;latte condizionato o trasformato in Paesi UE&#8221;</em> per l&#8217;operazione di condizionamento o di trasformazione.</li>
</ul>
<p>Qualora invece le suddette operazioni avvengano  nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell&#8217;Unione europea, per indicare il  luogo  in  cui  ciascuna  singola  operazione  e&#8217;  stata<br />
effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:</p>
<ul>
<li><em>&#8220;latte di Paesi non UE&#8221;</em> per l&#8217;operazione di mungitura,</li>
<li><em>&#8220;latte  condizionato  o trasformato in Paesi non UE&#8221;</em> per l&#8217;operazione di condizionamento o di trasformazione.</li>
</ul>
<p>Tuttavia, le disposizioni contenute nel Decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell&#8217;Unione europea o in un Paese terzo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="su-note"  style="border-color:#d4d4d4;"><div class="su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim" style="background-color:#eeeeee;border-color:#ffffff;color:#333333;">
<h3 style="text-align: center;">Vuoi sapere se le tue etichette sono a norma?</h3>
<p style="text-align: center;">Abbiamo a disposizione un <strong>servizio di <a href="http://www.foodscience.it/consulenza/">revisione delle etichette</a> e di <a href="http://www.foodscience.it/consulenza-nutrizionale/">consulenza sui claims</a></strong></p>
<div class="su-button-center"><a href="http://www.foodscience.it/contatti" class="su-button su-button-style-flat" style="color:#ffffff;background-color:#0088CC;border-color:#006da4;border-radius:0px" target="_self"><span style="color:#ffffff;padding:8px 26px;font-size:20px;line-height:30px;border-color:#4dacdc;border-radius:0px;text-shadow:none"><i class="sui sui-envelope-o" style="font-size:20px;color:#FFFFFF"></i> CONTATTACI</span></a></div>
</div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Definizione di birra artigianale</title>
		<link>https://www.foodscience.it/definizione-di-birra-artigianale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[FoodScience]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 10:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti artigianali]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione nutrizionale]]></category>
		<category><![CDATA[etichettatura]]></category>
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					<description><![CDATA[La produzione di &#8220;birra artigianale&#8221; negli ultimi anni ha seguito un trend in costante crescita. Ma quale è esattamente la definizione di birra artigianale? &#160; Nei prodotti agroalimentari il concetto di &#8220;artigianalità&#8221; non è sempre espressamente normato. Tuttavia, vista la costante crescita del settore relativo alla produzione di &#8220;birra artigianale&#8221;, il Governo ha recentemente specificato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft wp-image-1322 size-full" style="margin-bottom: 20px;" src="http://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2017/01/beer_870.jpg" alt="definizione di birra artigianale" width="870" height="580" srcset="https://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2017/01/beer_870.jpg 870w, https://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2017/01/beer_870-300x200.jpg 300w, https://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2017/01/beer_870-768x512.jpg 768w, https://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2017/01/beer_870-180x120.jpg 180w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></p>
<h1><br style="clear: both;" /><br style="clear: both;" />La produzione di &#8220;birra artigianale&#8221; negli ultimi anni ha seguito un trend in costante crescita. Ma quale è esattamente la definizione di birra artigianale?</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nei prodotti agroalimentari il concetto di &#8220;artigianalità&#8221; non è sempre espressamente normato. Tuttavia, vista la costante crescita del settore relativo alla produzione di &#8220;birra artigianale&#8221;, il Governo ha recentemente specificato quali sono le condizioni affinchè un birrificio possa utilizzare il <em>claim</em> &#8220;birra artigianale&#8221;.</p>
<p>La legge nazionale di riferimento per la produzione e il commercio della birra (Legge 1354/2012), modificata dalla recente Legge n. 154 del 28 Luglio 2016, specifica all&#8217;articolo 2 la definizione di birra artigianale:</p>
<blockquote>
<div>Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione.</div>
</blockquote>
<div></div>
<div>Dove per &#8220;piccolo birrificio indipendente&#8221; si intende:</div>
<blockquote>
<div>un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta&#8217; immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantita&#8217; di birra prodotte per conto di terzi.</div>
</blockquote>
<h2>Come possiamo aiutarti?</h2>
<p><span style="color: #000000;">FoodScience ha sviluppato una solida esperienza nella consulenza rivolta ai birrifici artigianali.<br />
Siamo </span>in grado di assistere i birrifici nella <strong>progettazione degli impianti</strong>, nella gestione degli aspetti igienico sanitari (incluso il <strong>Manuale di Autocontrollo secondo il sistema HACCP</strong>) e per quanto riguarda la <strong>corretta etichettatura dei prodotti</strong> ai sensi del Regolamento UE n. 1169/2011.</p>
<h3>Vuoi saperne di più?</h3>
<p><a href="http://www.foodscience.it/#contact">Contattaci</a> o lascia un commento qui sotto!</p>
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		<title>Dichiarazione nutrizionale e alimenti artigianali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FoodScience]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 18:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti artigianali]]></category>
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					<description><![CDATA[Il ministero chiarisce quali sono gli alimenti ai quali non si applica l&#8217;obbligo della dichiarazione nutrizionale: buone notizie per gli alimenti artigianali &#160; Con l&#8217;avvicinarsi del 13 Dicembre 2016, data in cui per la quasi totalità dei prodotti confezionati entrerà in vigore l&#8217;obbligo della dichiarazione nutrizionale prevista dal Reg. UE n. 1169/2011, arriva puntuale una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignleft wp-image-1229 size-full" style="margin-bottom: 20px;" src="http://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/11/pasticceria_825.jpg" alt="dichiarazione nutrizionale e alimenti artigianali" width="825" height="550" srcset="https://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/11/pasticceria_825.jpg 825w, https://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/11/pasticceria_825-300x200.jpg 300w, https://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/11/pasticceria_825-768x512.jpg 768w, https://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/11/pasticceria_825-180x120.jpg 180w" sizes="(max-width: 825px) 100vw, 825px" /></p>
<h1>Il ministero chiarisce quali sono gli alimenti ai quali non si applica l&#8217;obbligo della dichiarazione nutrizionale: buone notizie per gli alimenti artigianali</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con l&#8217;avvicinarsi del <strong>13 Dicembre 2016</strong>, data in cui per la quasi totalità dei prodotti confezionati entrerà in vigore l&#8217;<strong>obbligo della dichiarazione nutrizionale</strong> prevista dal Reg. UE n. 1169/2011, arriva puntuale una tanto attesa pronuncia a doppia firma del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute relativa agli alimenti artigianali.<br />
Ma facciamo un passo indietro.</p>
<p>Il Reg. UE n. 1169/2011 prevede l&#8217;esclusione della dichiarazione nutrizionale obbligatoria per gli alimenti elencati nell&#8217;Allegato V (<a href="http://www.foodscience.it/dichiarazione-nutrizionale-alimenti-esentati/" target="_blank">elenco degli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale)</a>. Per quanto riguarda gli alimenti artigianali, questi sono menzionati al punto 19 di tale Allegato.</p>
<blockquote><p><strong>punto 19 &#8211; Allegato V del Reg. UE n. 1169/2001 (esenzione dalla dichiarazione nutrizionale)<br />
</strong></p>
<p>gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale</p></blockquote>
<p>Tuttavia, l&#8217;interpretazione del passaggio è apparsa problematica e poco chiara fin dal suo inizio (quali sono gli alimenti che ricadono nella definizione data dal punto 19?). La ragione del fatto è da ricondursi anche ad una infelice traduzione italiana che pare concentrarsi più sul <span style="text-decoration: underline;">confezionamento</span> degli alimenti (<em>&#8220;gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale&#8230;&#8221;</em>) piuttosto che sulla <span style="text-decoration: underline;">produzione</span> artigianale dei prodotti, come invece si riscontra nel testo originale in lingua inglese (<em>&#8220;Food, including handcrafted food&#8230;&#8221;</em>).</p>
<p>Considerando le oggettive difficoltà che avrebbero incontrato i laboratori artigianali nel redigere la dichiarazione nutrizionale, difficoltà sostanzialmente legate all&#8217;impossibilità di standardizzare la produzione, si attendeva da tempo una pronuncia ufficiale a riguardo.<br />
Ben venga dunque la circolare esplicativa ministeriale.</p>
<h2>Gli alimenti artigianali esclusi dall&#8217;obbligo della dichiarazione nutrizionale</h2>
<p>Con <a href="http://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/11/Circolare-11_11_2016-deroga-dichiarazione-nutrizionale-per-gli-alimenti-artigianali-.pdf">circolare datata 11 Novembre 2016</a> il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute chiariscono che l&#8217;esenzione dall&#8217;obbligo della dichiarazione nutrizionale prevista dal punto 19 dell’allegato V del Reg. UE n. 1169/2011 si debba applicare a:</p>
<ul>
<li>
<hr />
<p><strong>Alimenti artigianali.</strong><br />
La deroga del punto 19 dell’allegato V include negli alimenti preimballati anche gli alimenti artigianali.</p>
<hr />
</li>
<li><strong>Fornitura diretta</strong>.<br />
La cessione degli alimenti, senza l’intervento di intermediari, da parte del <em>“fabbricante di piccole quantità di prodotti”</em>, direttamente al consumatore o alle <em>“strutture</em> <em>locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”</em> che ricomprendono, come chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, tutte le forme di somministrazione di alimenti.<br />
<strong>Nota bene:</strong> <span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">Restano esclusi dalla deroga i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale, quali ad esempio le centrali di acquisto.</span></span></span></span></p>
<hr />
</li>
<li><strong>Fabbricante di piccole quantità di prodotti.</strong><br />
Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite all’articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (<em>&#8220;si definisce microimpresa un&#8217;impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR&#8221;</em>). La deroga del punto 19 dell’allegato V si applica, inoltre, agli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” da parte degli spacci aziendali.</p>
<hr />
</li>
<li><strong>Livello locale delle strutture di vendita.</strong><br />
Analogamente a quanto chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, il concetto di “livello locale”, come previsto dal considerando 11 del medesimo regolamento, deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore. E’ pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in “ambito nazionale”. Il “livello locale” può essere identificato, in analogia alle predette Linee guida, <em>“nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”</em>.</p>
<hr />
</li>
<li><strong>Vendita al dettaglio.</strong><br />
La definizione di “vendita al dettaglio” può essere rinviata a quella contenuta all’art. 4 del Decreto legislativo n. 114/1998: <em>“per commercio al dettaglio, l&#8217;attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”</em>. Tale definizione va integrata con la definizione di “collettività” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011.</p>
<hr />
</li>
</ul>
<p><strong>Buone notizie dunque per le (micro)imprese artigiane</strong> (come per esempio le pasticcerie, i panifici e le gastronomie) che in un primo momento hanno temuto di dover applicare l&#8217;obbligo della dichiarazione nutrizionale ai loro prodotti che, pur confezionati, sono venduti presso il punto vendita annesso al laboratorio o in altre strutture di vendita a livello locale.</p>
<p>Rimane, ovviamente, fermo l&#8217;<strong>obbligo di segnalare la presenza di <a href="http://www.foodscience.it/elenco-allergeni-regolamento-1169-2011/" target="_blank">sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze</a></strong>, secondo le modalità ormai note.<br />
Rimane, altresì, chiaro che <strong>laddove si dedicesse di esporre comunque in etichetta la dichiarazione nutrizionale</strong> su base volontaria, <strong>questa debba essere predisposta secondo quanto previsto dal Reg. UE n. 1169/2011.</strong></p>
<h2>Come possiamo aiutarvi?</h2>
<p><span style="color: #000000;">FoodScience</span> è a disposizione degli operatori con un servizio apposito per la <strong>redazione della dichiarazione nutrizionale</strong>, sia attraverso la predisposizione di apposite <strong>analisi di laboratorio</strong> <em>ad-hoc</em>, sia attraverso il <strong>calcolo basato su database</strong> di composizione degli alimenti riconosciuti a livello internazionale.<br />
FoodScience ha inoltre a disposizione dei clienti un <strong>servizio di <a href="http://www.foodscience.it/consulenza/">revisione delle etichette</a> e di <a href="http://www.foodscience.it/consulenza-nutrizionale/">consulenza sui claims nutrizionali e sulla salute</a></strong>.</p>
<h3>Vuoi saperne di più?</h3>
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		<title>Etichettatura alimenti senza glutine: novità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FoodScience]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 11:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[allergeni]]></category>
		<category><![CDATA[celiachia]]></category>
		<category><![CDATA[claims]]></category>
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					<description><![CDATA[Etichettatura alimenti senza glutine: entrano in vigore le nuove norme A partire dal 20 Luglio 2016, con l&#8217;entrata in vigore del Regolamento UE n. 828/2014  si applicano formalmente le nuove norme sulla etichettatura degli alimenti senza glutine.  Il nuovo regolamento riprende sostanzialmente quanto già predisposto dall&#8217;ex Regolamento CE n. 41/2009 (abrogato, sempre a partire dal 20 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Etichettatura alimenti senza glutine: entrano in vigore le nuove norme</h1>
<p><strong>A partire dal 20 Luglio 2016</strong>, con l&#8217;entrata in vigore del <a href="http://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/07/GLUTINE-reg-esecuzione-UE-n.-828_2014.pdf">Regolamento UE n. 828/2014</a>  si applicano formalmente le <strong>nuove norme sulla etichettatura degli alimenti senza glutine</strong>.  Il nuovo regolamento riprende sostanzialmente quanto già predisposto dall&#8217;ex <a href="http://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/07/GLUTINE-reg-UE-41_2009.pdf">Regolamento CE n. 41/2009</a> (abrogato, sempre a partire dal 20 Luglio 2016, dal <a href="http://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/07/GLUTINEALIMENTI-A-FINI-MEDICI-reg-UE-609_2013.pdf">Regolamento UE n. 609/2013</a>), con alcune interessanti novità.</p>
<h2>Dietetici? No grazie!</h2>
<p>E&#8217; innanzitutto doveroso precisare che <strong>i prodotti senza glutine perdono definitivamente la caratteristica di &#8220;prodotti dietetici&#8221;</strong> destinati ad una alimentazione particolare ed entrano di diritto nella grande famiglia dei <strong>prodotti di uso comune</strong> <strong>senza obbligo di notifica e di riconoscimento dello stabilimento di produzione</strong>. Per quanto riguarda l&#8217;etichettatura, questi prodotti saranno pertanto soggetti alle norme generali previste dal <a href="http://www.foodscience.it/wp-content/uploads/2016/07/ETICHETTATURAETICHETTA-NUTRIZIONALEALLERGENI-Reg_1169_2011.pdf">Regolamento UE n. 1169/2001</a> sulle informazioni da fornire ai consumatori. Tale regolamento, come ormai noto, prevede l<a href="http://www.foodscience.it/elenco-allergeni-regolamento-1169-2011/">&#8216;indicazione obbligatoria in etichetta della presenza di allergeni o sostanze causa di intolleranze</a>, incluso i cereali contenenti glutine. <strong>Per quanto riguarda, invece, l&#8217;assenza di glutine o la sua presenza in misura ridotta, il <em>claim</em> rimane una informazione da fornire ai consumatori su base volontaria</strong>. In questo contesto normativo entra in gioco il Regolamento UE n. 828/2014 che stabilisce le nuove condizioni per quanto riguarda l&#8217;etichettatura degli alimenti senza glutine o con contenuto ridotto di glutine.</p>
<h2>Etichettatura degli alimenti senza glutine o con ridotto contenuto di glutine: informazioni di base da riportare in etichetta</h2>
<p>Rimane invariata la possibilità di indicare in etichetta:</p>
<ul>
<li>l&#8217;assenza di glutine mediante il <em>claim </em><strong>&#8220;senza glutine&#8221;</strong> per i prodotti che contengono glutine in quantitià inferiore a 20 ppm</li>
<li>il contenuto ridotto di glutine mediante il <em>claim </em><strong>&#8220;con contenuto di glutine molto basso&#8221;</strong> per i prodotti che contengono glutine in quantità inferiore a 100 ppm.</li>
</ul>
<p>Tuttavia sarà possibile utilizzare la dicitura <em>&#8220;con contenuto di glutine molto basso&#8221;</em>solo per i prodotti che contengono uno o più ingredienti ricavati dal frumento (grano), segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenenti uno o più di tali ingredienti. Per i prodotti in cui i cereali contenenti glutine sono interamente sostituiti da altri ingredienti succedanei, permane l&#8217;obbligo di rispettare il limite di 20 ppm (quindi, <em>&#8220;senza glutine&#8221;</em>).<br />
La dicitura, inoltre, non dovrà più essere riportata accanto alla denonimazione dell&#8217;alimento.</p>
<h2>Una, anzi due, novità interessanti</h2>
<p>Importante novità è quella di poter inserire in etichetta la dicitura <strong>&#8220;adatto alle persone intolleranti al glutine&#8221;</strong> o <strong>&#8220;adatto ai celiaci&#8221;</strong>, sia per gli alimenti <em>&#8220;senza glutine&#8221;</em> che per quelli <em>&#8220;con contenuto di glutine molto basso&#8221;</em>.<br />
Vista l&#8217;inclusione dei prodotti senza o con basso contenuto di glutine nella grande famiglia dei prodotti di uso comune, queste diciture potranno essere utilizzate su tutti i prodotti che rispettino le precedenti disposizioni, senza avere il timore di sconfinare nelle indicazioni riservate ai prodotti dietetici.</p>
<p>Inoltre, nel caso in cui l&#8217;alimento sia stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di:</p>
<ul>
<li>ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti oppure</li>
<li>sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi,</li>
</ul>
<p>l&#8217;etichetta potrà vantare il claim <strong>&#8220;specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine&#8221;</strong> o <strong>&#8220;specificatamente formulato per celiaci&#8221;</strong>. E&#8217; importante sottolineare che, come ribadito dal recente <a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=55040&amp;completo=true" target="_blank" rel="noopener">D. M. del 17 Maggio 2016 del Ministero della Salute</a>, queste ultime diciture distinguono gli alimenti <em>&#8220;senza glutine</em>&#8221; destinati alle persone affette da celiachia dagli alimenti di uso comune composti da ingredienti naturalmente privi di glutine.</p>
<h2>Ma attenzione a&#8230;</h2>
<p>Le informazioni sull&#8217;assenza di glutine o sulla sua presenza in maniera ridotta, in quanto d&#8217;ora in avanti a tutti gli effetti classificabili come informazioni volontarie, <strong>non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie</strong> sugli alimenti (art. 37 Reg. UE n. 1169/2001). Inoltre tali informazioni <strong>non dovranno indurre in errore il consumatore</strong> suggerendo che l&#8217;alimento possiede caratteristiche particolari (nella fattispecie assenza o ridotto contenuto di glutine) quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche (per esempio essendo naturalmente privi di glutine, come potrebbe essere il caso del latte) (art. 7 Reg. UE n. 1169/2001). Pertanto, i <em>claims</em> sono ammessi nell&#8217;etichettatura degli alimenti senza glutine solo se ciò non sia da intendersi come scontato, come sottolineato anche dalla circolare del Ministero della Salute del 15/03/2010.</p>
<p>Infine, per gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento definiti nella direttiva 2006/141/CE è vietato fornire informazioni sull&#8217;assenza di glutine o sulla sua presenza in maniera ridotta.</p>
<h2>Cosa cambia per le imprese e per il celiaco</h2>
<h3><strong>Per le imprese</strong></h3>
<p>Con l&#8217;applicazione del Regolamento UE n. 609/2013, a partire dal 20 Luglio 2016, <strong>decade l&#8217;obbligo di notifica dei prodotti senza glutine e di riconoscimento dello stabilimento di produzione</strong>, in quanto formalmente non più prodotti dietetici.<br />
Le imprese dovranno <strong>adeguare l&#8217;etichettatura degli alimenti senza glutine</strong> e gli eventuali <em>claims </em>addizionali. Si potranno <strong>smaltire le scorte dei prodotti già etichettati e immessi sul mercato</strong>. <strong>Tale facoltà non si estende però alle etichette già stampate e non ancora apposte sugli alimenti</strong>, che dovranno essere sostituite con etichette riportanti le nuove disposizioni.<br />
Per quanto riguarda<strong> il <a href="http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3667&amp;area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&amp;menu=registri" target="_blank" rel="noopener">registro nazionale degli alimenti erogabili al celiaco </a></strong>(ex- registro nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare), il recente <a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=55040&amp;completo=true" target="_blank" rel="noopener">D. M. del 17 Maggio 2016 del Ministero della Salute</a>, che modifica il D.M. 8 Giugno 2001, <strong>consente l&#8217;inserimento nel registro unicamente agli alimenti con dicitura <em>&#8220;senza glutine, specificatamente formulati per celiaci&#8221;</em> o <em>&#8220;senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine&#8221;</em></strong>. Gli operatori del settore alimentare, ai fini dell&#8217;inserimento nel registro nazionale possono notificare tali alimenti con le consuete modalità indicate <a href="http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&amp;label=servizionline&amp;idMat=APINF&amp;idAmb=PD&amp;idSrv=PDNN&amp;flag=P" target="_blank" rel="noopener">sul sito del Ministero</a>.</p>
<h3><strong>Per il celiaco</strong></h3>
<p>Le persone alle quali è stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, <strong>potranno continuare ad usufruire gratuitamente dei prodotti inseriti nel registro</strong> nazionale nei limiti di spesa mensili indicati nella tabella 1 di cui al D.M. 4 Maggio 2006.<br />
Tuttavia, è doveroso sottolineare che con le nuove disposizioni <strong>il consumatore affetto da celiachia</strong> che volesse acquistare prodotti non presenti nel registro dovrà prestare attenzione alle diciture <em>&#8220;adatto alle persone intolleranti al glutine&#8221;</em> o <em>&#8220;adatto ai celiaci</em>&#8221; in quanto tali <em>claims</em> potranno adesso applicarsi sia agli alimenti <em>&#8220;senza glutine&#8221;</em> (&lt;20 ppm) che a quelli a <em>&#8220;basso contenuto di glutine&#8221;</em> (&lt;100 ppm), <strong>non tollerati da tutti i celiaci</strong>. La dicitura, inoltre, non dovrà più essere riportata accanto alla denonimazione dell&#8217;alimento (come invece previsto dall&#8217;art. 3 comma 6 del neo-abrogato Reg. UE n. 41/2009). Quindi in sostanza, bisognerà porre <strong>più attenzione alla lettura delle etichette</strong>.</p>
<h2>Come possiamo aiutarvi?</h2>
<p>Ricordiamo che FoodScience ha a disposizione dei clienti un <strong>servizio di <a href="http://www.foodscience.it/consulenza/">revisione delle etichette</a> e di <a href="http://www.foodscience.it/consulenza-nutrizionale/">consulenza sui claims nutrizionali e sulla salute</a></strong>.</p>
<h3>Vuoi saperne di più?</h3>
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